Art. 2.
(Modalità di accesso al trattamento psicoterapeutico).

      1. Le richieste di un trattamento psicoterapeutico formulate dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione, in particolare i servizi sociali dei comuni e quelli penitenziari, sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali ASL. Sono ritenute valide le richieste presentate previa diagnosi formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono affidati ai presidi della ASL o, esclusivamente quando le ASL non possono soddisfare rapidamente direttamente le richieste, sono indirizzati presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:

          a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;

          b) trattamento psicoterapeutico.

 

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